I rivestimenti dei balconi sono considerati beni comuni (Corte di Cassazione, sezione VI, 8 giugno 2020, n. 10848)
I rivestimenti dei balconi – ringhiere e divisori – devono essere considerati beni comuni dell’edificio in quanto svolgono, in via prevalente ed essenziale, la funzione estetica per l’edificio stesso, divenendo elementi decorativi e ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderla esteticamente gradevole
Un condomino contestava l’assunto del Giudice di Pace di Milano che avrebbe errato nel ritenere che le ringhiere e i divisori dei balconi fossero ricompresi tra le parti condominiali e che quindi le relative spese dovessero essere ripartite tra tutti i condomini, come da delibera assembleare, in quanto i medesimi non avrebbero costituito elementi decorativi dell’edificio.
Con la sentenza in commento, tuttavia, la Corte di Cassazione ha condiviso il convincimento del Giudice di Pace di Milano rilevando che il Giudice di prime cure si era conformato al principio di diritto elaborato da un orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui, mentre i balconi di un edificio condominiale – ai sensi dell’art. 1117 c.c. – non rientrano tra le parti comuni non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso, invece, devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.
Ribadendo tale consolidato principio, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo considerare le ringhiere e i divisori dei balconi come parti comuni dell’edificio, svolgendo i medesimi la funzione estetica per l’edificio stesso.