Obblighi procedimentali e soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2020, nn. 2401 e 2402)
Nelle procedure comparative e di massa – caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti – quale deve considerarsi una procedura per l’assegnazione di contributi pubblici previa indizione di un avviso pubblico, è consentita l’imposizione di oneri specifici anche di tipo formale, tra i quali si annovera il dovere di fornire la documentazione prescritta, a pena di inammissibilità o di esclusione, nel rispetto del termine perentorio all’uopo assegnato. D’altra parte, il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’auto responsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. che impongono che il medesimo partecipante sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
Nel caso di specie, in una procedura indetta per l’erogazione di finanziamenti pubblici di tre progetti di residenze per artisti in materia di spettacolo dal vivo, unitamente alla domanda di partecipazione l’avviso pubblico imponeva la produzione – a pena di esclusione – di una serie di specifici documenti puntualmente elencati nell’avviso stesso.
In sede di verifica della documentazione allegata alle domande l’Amministrazione rilevava la carenza, in capo ad alcuni partecipanti, di alcuni dei predetti documenti; pertanto richiedeva agli interessati di produrre la documentazione carente, così consentendo ai medesimi un’integrazione postuma della stessa.
Due dei predetti partecipanti risultavano poi beneficiari del finanziamento.
Due delle associazioni partecipanti, risultate collocate in posizione immediatamente successiva a quella dei soggetti risultati beneficiari, contestavano dinanzi al TAR Abruzzo l’esito della procedura, deducendo, tra l’altro, l’indebito ricorso al principio del soccorso istruttorio.
Il TAR adito accoglieva i ricorsi ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione laddove aveva consentito l’integrazione postuma della documentazione carente, prescritta a pena di esclusione (nel caso di specie, in un caso si trattava del curriculum del soggetto partecipante e, nell’altro caso, dei bilanci relativi all’’ultimo triennio approvati dagli organi preposti).
Le decisioni del Giudice di prime cure sono state confermate dal Consiglio di Stato che ha respinto gli appelli dell’Amministrazione.
Con le sentenza in questione, in particolare, il Supremo Consesso ha osservato che i documenti dei quali era stata rilevata la carenza – prescritti dall’avviso pubblico – risultavano puntualmente indicati e nella disponibilità di ciascuno dei partecipanti sin dal momento di presentazione delle domande, sicché la relativa produzione nel termine previsto per la presentazione della domanda sarebbe stata possibile con l’impiego della diligenza minima esigibile da chi richieda di accedere ad un pubblico beneficio.
In tale quadro – ha precisato ancora il Supremo Consesso – il soccorso istruttorio non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l’Amministrazione, dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda).
D’altra parte, il soccorso istruttorio previsto dall’art, 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 non può essere invocato tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza ed oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
Scarica le sentenze del Consiglio di Stato n. 2401/2020 e n. 2402/2020