Contratto di avvalimento e sequestro preventivo dell’impresa ausiliaria (TAR Lazio – Roma, Sezione I, 27 aprile 2020, n. 4218)
Deve essere esclusa da una gara di appalto l’impresa che ha fatto ricorso ad un contratto di avvalimento nel caso in cui, al momento della sottoscrizione di tale contratto, risulti che l’impresa ausiliaria era destinataria di un decreto di sequestro preventivo e, tuttavia, il contratto in questione non sia stato sottoscritto anche dall’amministratore giudiziario. In tale ipotesi, infatti, non potendo il rappresentante legale della ditta ausiliaria compiere autonomamente atti produttivi di effetti giuridici in ordine a beni dei quali la società risulta spossessata in conseguenza del sequestro preventivo, il relativo contratto di avvalimento non può considerarsi validamente perfezionato.
L’Anas indiceva una procedura aperta per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dell’Autostrada del mediterraneo.
La società classificatasi al secondo posto in graduatoria impugnava l’aggiudicazione definitiva dinanzi al TAR deducendo la carenza – in capo all’aggiudicataria – dei requisiti minimi di partecipazione.
In particolare, secondo la ricorrente, il contratto di avvalimento sottoscritto tra l’aggiudicataria e l’impresa ausiliaria non poteva considerarsi valido in quanto sottoscritto da un soggetto dell’impresa ausiliaria privo di potere firma. Ciò in quanto l’ausiliaria risultava posta sotto sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria penale e l’amministratore giudiziario non aveva autorizzato il legale rappresentante dell’impresa alla sottoscrizione del contratto, né lo aveva firmato.
Il TAR adito – ritenendo fondata la suesposta censura – accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione.
Il Giudice Amministrativo ha innanzitutto rilevato che – sulla scorta della giurisprudenza consolidata – la messa a disposizione da parte dell’ausiliaria del requisito mancante in favore della concorrente ausiliata “…deve essere concreta ed effettiva, non potendo risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto…”.
In ossequio a tale principio, dunque, il contratto di avvalimento stipulato tra le parti concernente l’avvalimento di una determinata categoria SOA, recava l’analitica indicazione dei mezzi, delle attrezzature e delle maestranze che l’ausiliaria aveva messo a disposizione dell’ausiliata.
Tuttavia, al momento della stipula di tale contratto, la ditta ausiliaria era già stata posta in sequestro preventivo da parte dell’autorità giudiziaria e tale misura cautelare riguardava tutte le quote di partecipazione e tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale “…inclusi gli immobili, i crediti, i fondi consortili, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale, le autovetture, etc…”.
Inoltre, contestualmente al sequestro preventivo, il Giudice penale aveva proceduto a nominare un custode-amministratore ai sensi degli artt. 321 e ss. c.p.p. con il compito di “…provvedere alla custodia, conservazione ed all’amministrazione dei beni oggetto di sequestro…”.
Al riguardo, il TAR adito ha evidenziato che l’Amministratore giudiziario – benché non si sostituisca al legale rappresentante della società – ha comunque il dovere, in quanto custode dei beni sequestrati, di affiancarsi al legale rappresentante nell’amministrazione dei beni sequestrati al fine di preservarne e, se possibile, aumentarne il valore.
Ne consegue che – a fronte della nomina di un custode-amministratore dei beni sequestrati – il rappresentante legale della società non può compiere autonomamente atti produttivi di effetti giuridici in ordine a beni dei quali la società risultava spossessata in ragione del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria.
Pertanto, il contratto di avvalimento – essendo stato sottoscritto in data successiva rispetto al decreto di sequestro preventivo – avrebbe dovuto essere autorizzato dall’amministratore giudiziario o firmato anche da quest’ultimo, dovendosi viceversa ritenere privo di effetti il contratto stipulato dal solo legale rappresentante della società sottoposta a sequestro.
Sulla scia di tale ragionamento, dunque, il TAR ha statuito l’illegittimità della partecipazione dell’aggiudicataria alla procedura di gara, atteso che – dovendosi ritenere invalido il contratto di avvalimento – la medesima società doveva ritenersi priva di un requisito di partecipazione.
Scarica la sentenza del TAR Lazio – Roma, n. 4218/2020.