Anche dopo la costituzione dell’ASBUC frazionale permane la legittimazione ad causam del Comune per quanto riguarda l’accertamento della natura del demanio collettivo contestato, se frazionale o comunale (Corte di Cassazione, sezione II, 4 marzo 2019, n. 6243)
Con la sentenza n. 6243 del 4 marzo 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione attiva del Comune di Vagli di Sotto, anche dopo la costituzione della nuova ASBUC per le Comunità Frazionali di Vagli Sopra, Vagli Sotto e Roggio, per quanto concerne l’accertamento della appartenenza territoriale del demanio contestato alla frazione oppure al comune capoluogo.
La Suprema Corte ha osservato che la legittimazione del Comune di rivendicare la gestione delle terre collettive che esso ritiene appartenere al proprio territorio comunale –- e non quindi al territorio frazionale – non può essere esclusa a priori.
Nello specifico la Suprema Corte ha sancito che la decisione impugnata appare in contrasto con i principi consolidati ed affermati dalla Corte di Cassazione, laddove la Corte di merito aveva escluso la legittimazione del Comune in ragione del fatto che la gestione delle terre in questione erano state assegnate all’ASBUC, attribuendo così efficacia preclusiva all’atto con cui essa era stata istituita ed altresì alla pregressa istruttoria demaniale svolta dalla Regione.
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