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È inammissibile la modifica dei costi di manodopera in sede di giustificazioni (TAR Toscana, Sez. III, 4 novembre 2021, n. 1436)

È illegittima l’aggiudicazione di un appalto di servizi nel caso in cui la ditta risultata vittoriosa della gara, nel corso della verifica di anomalia dell’offerta abbia indicato un numero di dipendenti e/o unità inferiore a quello indicato nell’offerta economica originaria; in tal modo, infatti, è stata modificata (rectius: incrementata), in sede di giustificazioni, la spesa originariamente prevista per la manodopera da utilizzare nell’appalto.

Con la sentenza in commento il TAR Toscana – confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale – ha accolto il ricorso promosso dall’operatore economico secondo classificato avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di un’impresa che in sede di procedimento di verifica dell’anomalia aveva modificato l’offerta originariamente presentata.

In particolare, nell’ambito di una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale l’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto aveva indicato in sede di offerta economica l’importo pari ad euro 388.172 l’anno per 29 figure (compresi impiegato dell’appalto e dietista).

Sennonché, in sede di giustificazioni l’aggiudicataria riferiva tale importo al numero (inferiore) di 27 figure, allocando dietista e impiegato di appalto (rispettivamente 11.394 e 18.990 euro l’anno) nella voce “spese generali” (il cui importo di euro 177.323 euro l’anno non ha subito variazioni dall’offerta economica alle giustificazioni).

Avverso i provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante insorgeva dunque l’operatore economico secondo classificato censurando l’inammissibile e illegittima modifica – in sede di giustificazioni – della spesa originariamente prevista per la manodopera da utilizzare nell’appalto.

Investito della questione, il TAR competente ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di aggiudicazione in quanto “… la modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 …”.

Scarica la sentenza del TAR Toscana n. 1436/2021.