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Revisione prezzi: misure urgenti in materia di contratti pubblici nel nuovo Decreto Energia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, (c.d. Decreto Energia) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento affronta diversi ambiti: dal contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, ai sostegni alle imprese e finanche all’accoglienza umanitaria.

Tra i vari temi, nel decreto legge si torna a parlare anche del caro materiali nel settore dei contratti pubblici.

L’art. 23, comma 1, del decreto autorizza il MIMS ad anticipare il 50% delle somme richieste dalle committenti per far fronte alle istanze di compensazione pervenute dalle imprese aventi diritto.

Per tale anticipazione, sono utilizzate le somme presenti nel c.d. Fondo per l’adeguamento prezzi istituito dal decreto n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) – le cui modalità di utilizzo sono indicate nel decreto del MIMS del 30.9.2021, pubblicato in G.U. in data 28.10.2021 – purché nei limiti del 50% dello stesso.

Il meccanismo previsto dall’art. 23, comma 1, del provvedimento in esame permette così di erogare subito una parte della somma richiesta e spettante ai singoli operatori.

All’esito dell’istruttoria e, dunque, dopo aver valutato le singole istanze pervenute, il MIMS può disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione.

L’anticipazione sulla compensazione si applica sia per le istanze presentate ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021 per il primo e per il secondo semestre 2021, sia per il primo semestre 2022, ossia per le istanze presentate ai sensi dell’art. 25 del d.l. 17/2022.

Per far fronte all’aumento dei costi dei materiali, il comma 2, lett. b) dell’art. 23 incrementa il Fondo per l’adeguamento prezzi di ulteriori 120 milioni per il 2022.

Viene altresì aumentata di ulteriori 200 milioni la capienza del c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dall’art. 7, comma 1 del d.l 76/2020 (l. 120/2020, c.d. decreto Semplificazioni) per far fronte al meccanismo di compensazione “ordinario” a tempo previsto dall’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. 4/2022.

Infine va ricordato che il meccanismo di compensazione previsto dal d.l. 76/2020 si applica esclusivamente ai contratti di lavori i cui bandi o avvisi sono pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.

Scarica il decreto legge