Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto PNRR-bis): le principali novità in materia di appalti pubblici
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.150 del 29-06-2022 è stata pubblicata la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 76 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, c.d. “decreto PNRR-bis”, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per quanto concerne il settore dei lavori pubblici, il provvedimento, entrato in vigore il 30 giugno 2022, contiene alcune importanti misure che di seguito brevemente si richiamano:
- Art. 7, commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere.
I commi in questione stabiliscono che l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1, del Codice dei contratti pubblici, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo (ossia le circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, che possano dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento) siano incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
Si prevede che, in tali casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Stazione appaltante o l’aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
- Art. 18-bis, comma 12, relativo agli oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici.
La norma introduce all’art. 48 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (cd. Decreto Semplificazioni bis), il comma 7-bis, secondo cui gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all’art. 216, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dall’art. 48, possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR (di cui all’art. 10, comma 5, del medesimo decreto n. 77/2021).
- Art. 34, relativo al rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere
Tale articolo, introduce all’art. 95, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, tra i criteri premiali che le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, “l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.
Ciò, sempre compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
- Art. 35, relativo alle procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Tale articolo chiarisce che le procedure “derogatorie” previste dall’art. 48 del D.L. n. 77/2021 – convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 – in materia di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano anche in caso di suddivisione in lotti funzionali.
Infine, segnaliamo anche una modifica apportata questa volta al Codice del processo amministrativo.
Il comma 1 bis dell’art. 73 c.p.a., introdotto peraltro di recente con il d.l. 80/2021 (conv. in l. 113/2021), prevedeva che né il giudice, né la parte potessero disporre la cancellazione della causa dal ruolo e che il rinvio dell’udienza pubblica per la trattazione della causa può essere disposto solo per casi eccezionali, che devono essere menzionati nel verbale d’udienza o nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.
L’art. 7, comma 2 bis, del decreto PNRR-bis, invece, modificando l’art. 73, comma 1 bis c.p.a., ammette che la cancellazione della causa dal ruolo possa essere disposta d’ufficio dal Giudice.