Esonero temporaneo contributi ANAC
L’art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto che “…le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 265….”.
La disposizione richiamata, dunque, prevede l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all’ANAC per la partecipazione alle procedure di gara da parte tanto dei soggetti pubblici quanto dei soggetti privati ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Si tratta dei contributi dovuti all’Autorità ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento posti a carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza – il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati annualmente dalla stessa Autorità – tra i quali rientrano i contributi dovuti da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
La misura – che si inserisce tra le iniziative di sostegno alle imprese e all’economia adottate in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – è stata introdotta dal Legislatore recependo l’invito avanzato dalla stessa Autorità anticorruzione che, con delibera n. 289 del 1° aprile 2020, si è resa disponibile a rinunciare fino al termine del 2020 al sistema di autofinanziamento che la legge le riconosce, ritenendo “indispensabile per l’Autorità offrire il proprio fattivo contributo al Paese”.
Quanto al contenuto della citata misura, quest’ultima decorre dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, ovvero dal 19 maggio 2020, e riguarda le procedure di gara avviate a partire da tale data e fino alla data del 31 dicembre 2020.
Per procedure di gara “avviate”, dunque, devono intendersi quelle in cui la pubblicazione del bando di gara ovvero l’invio della lettera di invito a presentare l’offerta sia avvenuta a partire dalla medesima data del 19 maggio 2020.
Viceversa, per le procedure di gara avviate prima del 19 maggio 2020 la contribuzione rimane comunque dovuta tanto dai soggetti privati quanto dagli Enti pubblici.