Appalti pubblici: indicazioni ANAC per agevolare la partecipazione delle imprese in difficoltà
Con il comunicato del 13 aprile 2021, l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), in virtù dei suoi poteri sollecitatori nei confronti delle stazioni appaltanti ha rilevato che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, per alcuni ambiti produttivi si è verificata una drastica riduzione del fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi.
Tale contingenza può avere una ricaduta potenzialmente limitativa della partecipazione alle future gare per gli operatori economici, in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
Al fine di limitare tale impatto, l’ANAC suggerisce alle stazioni appaltanti, per i servizi che sono stati interessati in maniera rilevante dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria, di considerare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprenda gli anni 2020 e 2021.
Ove fosse necessario per la stazione appaltante la prova di un fatturato minimo annuo ai fini della partecipazione ad una procedura di gara, l’Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti che il valore del fatturato richiesto sia inferiore al doppio dell’importo a base d’asta (fatturato massimo consentito dall’art. 83 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016)
Dato inoltre che la mancata erogazione dei servizi può avere impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, l’ANAC richiama l’Allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), relativo ai mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici, laddove specifica che “per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”.
Scarica il comunicato dell’ANAC