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Caro materiali: pubblicato in Gazzetta il decreto del Mims sulle modalità di utilizzo del Fondo per le compensazioni

Per contrastare l’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e sostenere le imprese, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) del 5 aprile 2022 recante le “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”, con cui le Stazioni appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo da 100 milioni per le compensazioni da riconoscere alle imprese per gli appalti relativi al secondo semestre del 2021.

Il decreto del Mims ripartisce il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, nel seguente modo:

a) il 34 % alla categoria “piccola impresa”;
b) il 33 % alla categoria “media impresa”;
c) il  33 % alla categoria “grande impresa”.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le Stazioni appaltanti possono inviare la richiesta di accesso al Fondo, utilizzando la piattaforma telematica predisposta dal Mims (compensazioneprezzi.mit.gov.it) e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l’apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Il modulo disponibile sulla piattaforma contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestate sotto la responsabilità del richiedente:

a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;

b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore;

d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;

e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021;

f) entità delle risorse finanziarie utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall’appaltatore;

g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse utilizzabili;

h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;

i) estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della Stazione appaltante.

Per ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell’anno 2021, in relazione alle istanze presentate entro i termini previsti, l’esistenza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso a detto Fondo potrà essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dalle Stazioni appaltanti.

Prima di presentare richiesta di accesso al Fondo, le Stazioni appaltanti dovranno procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo.

 

Scarica il DL 5 aprile 2022