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Esclusione dalla gara ad evidenza pubblica per condotte penalmente rilevanti dell’amministratore (Consiglio di Stato, Sez. VII, 1 giugno 2022, n. 4442)

I fatti penalmente rilevanti contestati all’amministratore della società attengono alla attività della società e non sono confinati nella sfera personale dell’amministratore sottoposto a procedimento penale, con la conseguenza che essi assumono rilevanza giuridica ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Le persone giuridiche agiscono sul piano giuridico e materiale per mezzo dei propri organi – persone fisiche, con la conseguenza che, a prescindere dalla responsabilità penali di natura personale, l’attività materiale posta in essere nel caso di specie non può che essere imputata alla società in nome e per conto della quale l’amministratore ha agito.

Con ricorso in appello una società operante nel settore dei servizi balneari impugnava la sentenza con la quale TAR Lazio aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento di una determina comunale di esclusione dalla procedura di affidamento, tramite convenzione, dei servizi connessi alla balneazione riferiti alla spiaggia libera del predetto Comune, dal 2021 e per la durata di 6 anni.

Alla base del provvedimento di esclusione dell’appellante dalla procedura di gara in questione vi era la constatazione – secondo quanto rilevato dal RUP in sede di gara, sulla base della documentazione trasmessa dalla Capitaneria di Porto competente – che la società avesse abusivamente e reiteratamente occupato circa 800 mq di demanio marittimo con attrezzature che non rientrano nella tipologia di attrezzature autorizzate, poi sottoposte a sequestro penale.

L’Amministrazione comunale aveva quindi estromesso dalla procedura di gara la società istante per due ordini di ragioni:

i) l’insussistenza del requisito previsto dall’avviso pubblico relativo alla gara in oggetto, per aver effettuato occupazioni sine titulo e aver realizzato opere abusive sul demanio marittimo;

ii) l’aver presentato dichiarazioni non veritiere, in violazione di quanto prescritto dall’art. 80, comma 5, lett. f bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le difese dell’appellante si fondavano, in sintesi, sul fatto che la Capitaneria di Porto avesse avviato un procedimento penale nei confronti del solo amministratore della società, non anche nei confronti della società medesima e che prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara de qua, l’Amministratore in questione fosse stato sostituito con altri.

Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di ragioni prive di fondamento per una serie di ordini di ragioni.

In primo luogo, secondo il Supremo Consesso le persone giuridiche agiscono sul piano giuridico e materiale per mezzo dei propri organi – persone fisiche, con la conseguenza che, a prescindere dalla responsabilità penali di natura personale, l’attività materiale posta in essere nel caso di specie (ossia, l’occupazione abusiva di circa 800 mq di demanio marittimo) non può che essere imputata alla società in nome e per conto della quale l’amministratore ha agito.

In altri termini, la società appellante avrebbe dovuto indicare all’Amministrazione comunale le violazioni accertate dalla Capitaneria di Porto, rimettendo quindi alla Stazione Appaltante la valutazione della rilevanza giuridica delle predette circostanze, ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Oltre a ciò, appare del tutto corretto e condivisibile, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione resistente, la contestazione contenuta nel provvedimento impugnato con riguardo alla violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del fatto che la società ha senza dubbio reso dichiarazioni non veritiere.

 

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