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Sull’illegittimità del Decreto MIMS relativo alle variazioni percentuali dei materiali da costruzione (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 giugno 2022, n. 7215)

Sono illegittimi il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021 sulla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e i relativi Allegati n. 1 e 2 nella parte in cui, in assenza di criteri univoci, hanno rilevato un aumento percentuale di gran lunga inferiore a quello reale registrato sul mercato per 15 materiali da costruzione.

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha impugnato innanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale che in attuazione dell’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) è stato deputato ha rilevare “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021”.

L’intero ricorso si è fondato sul presupposto che il Ministero avrebbe stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per 15 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi.

Investito della questione, il TAR Lazio ha accolto il ricorso promosso dall’ANCE alla luce dei seguenti rilievi.

Secondo il TAR, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati emergono invero esorbitanti – e non facilmente giustificabili – differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità. Ciò emerge dal raffronto dei dati resi all’esito delle rilevazioni effettuate dai provveditorati, da un lato e dalle camere di commercio, dall’altro; il disallineamento tra la media prezzi ricavata dai due istituti di rilevazione si palesa talmente ampio, ad esempio con riguardo ai materiali n° 5 (Lamiere in acciaio Corten), n° 7 (Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati) e n° 54 (Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato), da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati stessi.

Il TAR, pur ritenendo che i differenti contesti territoriali incidano sui predetti incrementi (in ragione delle specificità territoriali afferenti alla logistica, ai trasporti, al numero di sedi produttive operanti etc.), ha concluso che appare ictu oculi anomalo un range di variazione oscillante tra lo zero (Regione Emilia-Romagna) e oltre il 100%.

Peraltro, proprio con riferimento a dati riportanti variazioni pari a zero (il caso della Regione Emilia-Romagna), è indubbio come il Ministero, in presenza di simili incongruenze, non potesse risolversi nella mera acquisizione del dato e nella sua trasfusione nel decreto gravato, ma dovesse opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i necessari correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato.

In altri termini, prosegue il Giudice di prime cure, in presenza di una situazione che recava difficoltà di reperimento dei dati o che dava evidenza della incompletezza degli stessi o, ancora, in presenza di evidenti incongruenze o anomalie nei dati medesimi, non poteva esimersi il Ministero dall’operare un completo supplemento istruttorio pena il concretarsi della “violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell’istruttoria.” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 febbraio 2009, n. 1707).

Alla luce della predetta sentenza, il Ministero è quindi tenuto all’espletamento – con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel giudizio – di un supplemento istruttorio condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.

 

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