Può configurarsi un RTI di tipo verticale soltanto qualora la lex specialis operi una distinzione tra prestazioni principali e secondarie (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2020, n. 2183)
La possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la Stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere alla scomposizione del contenuto della prestazione distinguendo di sua iniziativa quelle principali da quelle secondarie. Un Ente locale indiceva una procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza e fornitura domiciliare dei pasti destinata agli utenti di un Servizio Sociale sito nel relativo territorio e all’esito della valutazione delle offerte procedeva alla relativa aggiudicazione in favore di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). La seconda classificata...
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