Appalti di servizi e forniture e RTI. Il Consiglio di Stato ribadisce che non vi è necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, ferma restando la possibilità per la Stazione appaltante di prevedere tale specifico requisito nel bando di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8249)
Ad eccezione del caso in cui vi sia una esplicita e diversa previsione nel bando, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto, mentre in caso di avvalimento, la singola azienda partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito (e quindi quelle competenze) per poter erogare il servizio, ma può avvalersi delle altre partecipanti al RTI. La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa all’impugnazione, da parte del secondo classificato, del provvedimento di aggiudicazione di una procedura di appalto di servizi in favore del primo classificato, costituito quale raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). A sostegno...
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