Limiti e modalità di applicazione della cosiddetta “clausola sociale” (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2020, n. 2796)
La previsione nel bando della c.d. “clausola sociale” non esclude né la possibilità, per il soggetto subentrante, di utilizzare una minor componente di manodopera rispetto al gestore uscente né la possibilità di applicare ai lavoratori riassorbiti tramite il ricorso alla medesima clausola i fattori di riduzione del costo del lavoro già applicati al personale alle dipendenze della subentrante. Una centrale di committenza indiceva una procedura pubblica per l’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale di refezione per le scuole e per i dipendenti di alcuni enti locali. All’esito della procedura di gara l’offerta della società classificatasi prima in graduatoria - essendo risultata...
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