09:00 – 19:30

I nostri orari Lun. – Ven.

06 3212296

Richiedi una consulenza

Facebook

LinkedIn

Instagram

Youtube

Cerca

L’azione possessoria tra privati di un fondo oggetto di un giudizio di accertamento della qualitas soli rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 25 maggio 2016, n. 10813)

Con l’ordinanza n. 10813 del 25 maggio 2016 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario – e non quella del Commissario regionale per gli usi civici – nell’ipotesi di controversia tra privati relativa alla reintegrazione o manutenzione del possesso di un fondo oggetto di un giudizio di accertamento della qualitas soli pendente dinnanzi al Commissario per gli usi civici.

Le Sezioni Unite hanno sancito il seguente principio di diritto: “Con riguardo alla domanda di reintegrazione nel possesso di un fondo, che si assuma da altri abusivamente seminato, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa dalla circostanza che sia pendente, davanti al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, controversia circa l’assoggettamento del fondo stesso ad uso civico di pascolo e legnatico, atteso che le attribuzioni del Commissario in materia di reclami sul possesso, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766, art. 30 sono circoscritte al possesso corrispondente a diritti già sottoposti al suo giudizio e, quindi, non si estendono al possesso relativo a diritti distinti, ancorché inerenti al medesimo terreno”.

Scarica l’ordinanza