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Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei beni demaniali collettivi e di uso civico alla luce della legge n. 168/17

La legge 20 novembre 2017 n. 168 ha dichiarato gli enti esponenziali, che amministrano e gestiscono i beni demaniali collettivi e i diritti di uso civico delle collettività titolari, persone giuridiche di diritto privato con autonomia statutaria.[1]

Il riconoscimento ex lege della natura privata degli enti ha consentito il superamento della questione della mancata attuazione da parte delle Regioni dell’art. 3 della legge montagna n. 97 del 1994, che aveva affidato alle Regioni medesime il compito di stabilire le modalità di conferimento della personalità giuridica alle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali.

La personalità giuridica di diritto privato ha determinato una trasformazione nell’organizzazione e nella vita delle collettività titolari e degli enti esponenziali medesimi.

 

La legge n. 168/17 non indica le modalità per la nomina degli organi, lasciando dunque all’autonomia statutaria e di autonormazione degli enti medesimi l’individuazione della procedura di nomina.

Infatti, ove già costituiti, gli enti esponenziali delle collettività gestiscono – e continuano a gestire e amministrare – i beni demaniali collettivi e i diritti di uso civico come associazioni privatistiche, adeguando il proprio statuto alle norme del codice civile sulle persone giuridiche private a natura associativa (artt. 14 – 25 codice civile).

Nello statuto, gli enti disciplinano lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell’ente divenuto – appunto – associazione di diritto privato, garantendo la partecipazione più ampia possibile degli utenti aventi diritto al procedimento di nomina, trattandosi comunque di una associazione privata che gestisce un patrimonio collettivo.

 

Viceversa, ove gli enti non siano costituiti, la legge n. 168/17 lascia la gestione dei beni demaniali collettivi e dei diritti di uso civico ai Comuni con amministrazione separata ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278. Tuttavia, il legislatore riconosce la facoltà delle popolazioni interessate di costituire gli enti esponenziali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278.[2]

A tal riguardo occorre osservare che il richiamo espresso dalla legge n. 168/17 alla legge n. 278/57 è del tutto non conferente in quanto si tratta di nominare gli organi di un’associazione giuridica di diritto privato.

La legge n. 278/57, infatti, riguarda la convocazione dei comizi da parte dei prefetti per la elezione degli organi in base al procedimento elettorale previsto dal T.U. Enti locali (e precisamente per l’elezione degli organi dei piccoli comuni), e pertanto non si attaglia alla procedura di nomina di organi di una associazione di diritto privato, così come sono stati riconosciuti ex lege gli enti esponenziali sumenzionati.

 

In conclusione, la portata innovativa della legge n. 168/17 consiste essenzialmente nell’aver riconosciuto agli enti esponenziali la personalità giuridica di diritto privato e l’autonomia statutaria, per dotarsi di una struttura organizzativa disciplinata dal codice civile, pur gestendo un patrimonio collettivo a regime pubblicistico, sottoposto alla legge speciale sugli usi civici.

 

 

[1] Art. 1, comma 2, legge n. 168/17: Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria

[2] Art. 2, comma 4, legge n. 168/17: I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni in amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278