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La valenza paesistico-ambientale dei beni demaniali di uso civico

L’aspetto paesistico-ambientale dei beni demaniali di uso civico non è stato evidenziato dalla legge fondamentale n. 1766 del 16 giugno 1927 che, pur avendo sancito il regime giuridico di inalienabilità e indisponibilità dei beni medesimi (art. 1), si è limitata ad attuare il “progetto” liquidatorio – che aveva ispirato il legislatore del 1927 – e quindi a procedere unicamente all’accertamento e sistemazione dei beni medesimi finalizzati alla liquidazione degli usi civici, piuttosto che alla loro conservazione e tutela.

Solo con la legge n. 431/1985, c.d. legge Galasso, i beni demaniali di uso civico sono stati riconosciuti ex lege come beni ambientali da tutelare; tutela che successivamente è stata trasfusa nell’art. 142, lett. h) del d.lgs. n. 142/2004 (c.d. Codice Urbani).

A tal proposito, con l’ordinanza n. 316 del 1998 la Corte Costituzionale ha osservato che la ratio della normativizzazione della valenza paesistico-ambientale dei beni demaniali di uso civico – e quindi il loro riconoscimento ex lege di beni ambientali – è insita nel fatto che “…l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che deve, pertanto, essere salvaguardato nella sua interezza (v. da ultimo sentenza n. 247 del 1997 e ordinanze n. 68 e 158 del 1998), con il più ampio coinvolgimento di aree allo stato naturale o che hanno subito minori alterazioni, ad opera dell’uomo, rispetto alle destinazioni tradizionali, in modo da tutelarle, imponendo non un divieto assoluto, ma una pianificazione e, per gli interventi innovativi, un regime di valutazione e autorizzazione rimessa all’autorità preposta al vincolo…”.

E’ proprio in base a tale interpretazione – secondo la Corte – che il legislatore del 1985 ha scelto di salvaguardare vaste porzioni di territorio (tra le quali rientrano certamente anche le aree demaniali di uso civico che rappresentano quasi la totalità delle aree boschive e pascolive del nostro Paese), non solo sotto gli aspetti tipicamente paesistici, ma anche secondo lo speciale regime giuridico, caratterizzato dalla partecipazione collettiva della comunità alla gestione del patrimonio civico, considerato come patrimonio dell’uomo e della società in cui egli vive.

Secondo tali principi, dunque, è stata privilegiata la gestione pianificata dei beni demaniali di uso civico, contemperando i valori ambientali di conservazione e tutela, con il soddisfacimento dell’esigenza di sopravvivenza delle comunità e delle popolazioni che vivono i suddetti beni. Nell’ambito di tale modello gestionale, la tutela paesistico-ambientale ha incorporato sia il regime giuridico dei beni sia i beni medesimi.

In tale prospettiva, la Corte costituzionale ha riconosciuto anche la legittimazione degli utenti di rappresentare gli interessi alla conservazione del regime giuridico anche in opposizione all’ente esponenziale che gestisce tali patrimoni per conto degli utenti stessi, attuando realmente la partecipazione/intervento attivo della comunità locale (sentenza n. 113 del 2018).

Da ultimo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 24 aprile 2020, ha nuovamente ribadito il forte legame tra la valenza paesistico-ambientale dei beni demaniali di uso civico e il regime giuridico dei medesimi, ispirato appunto alla partecipazione attiva della comunità nella gestione dei beni medesimi.

Specificamente, la Corte costituzionale ha chiarito che la tutela paesistico-ambientale dei beni demaniali di uso civico non può consistere comunque in una conservazione statica ed estremamente rigoristica dei beni medesimi, ma bensì in un regime di gestione che sia coerente con l’evoluzione dell’economia agricola e ambientale. Il carattere fondamentale del mutamento di destinazione, e quindi della variazione d’uso dei patrimoni civici – afferma la Corte – è la compatibilità del regime della tutela paesistico-ambientale con l’interesse generale della comunità che ne è titolare.

In altri termini, i beni demaniali di uso civico – seppur tutelati e conservati nella loro preminente valenza paesistico-ambientale – devono sempre essere utilizzati ad esclusivo beneficio della popolazione proprietaria, garantendo il soddisfacimento delle esigenze socio-economiche della comunità locale che vive in questi territori.