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Le acque sotterranee, considerate come corpi idrici, sono beni collettivi, in applicazione della legge n. 168/17

Con sentenza n. 2 del 19 gennaio 2021 il Commissario per gli usi civici per il Lazio, Toscana e Umbria ha dichiarato che le acque sotterranee (e precisamente le relative sorgenti) – concesse dal Comune di Sant’Anatolia di Narco (PG) alla società V.U.S. s.p.a. per captazione e commercializzazione delle acque – “…appartengono al patrimonio civico dei naturali del Comune…”.

Il riconoscimento della proprietà collettiva della sorgente d’acqua deriva dalle recenti norme in materia di domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017 n. 168 che ha classificato tra i beni collettivi anche i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici[1].

In applicazione di tale disposto normativo il Commissario romano ha ritenuto che sono da considerarsi corpi idrici – e quindi beni collettivi appartenenti al patrimonio antico dell’ente collettivo – non soltanto le acque superficiali facilmente utilizzabili dalla comunità per gli usi civici di pascolo, ma anche le acque sotterranee.

Tale considerazione discende dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 46/1995 con la quale si era delineato il ruolo degli usi civici nella configurazione del territorio su cui si esercitano e nella forma del territorio medesimo quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale.

Ed è nell’ambito di tale concetto di ambiente che tra i beni collettivi possono annoverarsi anche le acque sotterranee, senza le quali l’ambiente – considerato nell’insieme delle sue componenti – non potrebbe essere conservato e valorizzato e ciò anche al fine di preservare l’unitarietà del paesaggio, nel quale gli usi civici concorrono a creare l’intesa tra uomo e ambiente naturale.

In tale ottica – secondo il Commissario – non può esistere un diritto pieno sui pascoli o sul bosco senza l’uso delle acque, anche sotterranee, che alimentano questi sistemi ecologici.

Scarica la sentenza

[1] L’art. 3, comma 1, legge 20 novembre 2017 n. 168 stabilisce che: “Sono beni collettivi: …..f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici”.