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Concessioni demaniali marittime e diritto eurounitario (TAR Toscana, Sez. II, 8 marzo 2021, n. 363).

Le concessioni demaniali marittime rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein): pertanto, ai sensi della normativa eurounitaria il rilascio di tali concessioni è subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Ne deriva che l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime sino al 2033 disposta dal Legislatore Italiano con l’art. 1, commi 682 e 683 della L. n. 145/2018 deve essere disapplicata dall’Autorità amministrativa in ragione del suo contrasto con la normativa eurounitaria, con conseguente illegittimità dei provvedimenti con cui gli Enti locali hanno proceduto all’attuazione – a livello locale – della proroga delle concessioni demaniali marittime disposta a livello nazionale.

Con Determina Dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 il Comune di Piombino avviava il procedimento per la formalizzazione dell’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative sino al 31 dicembre 2033, in ossequio a quanto disposto dai commi 682 e 683 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e dall’art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

A seguito della segnalazione di un privato cittadino, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava il procedimento atto a verificare che detta Determina non fosse lesiva della libera concorrenza.

Con “parere motivato” dell’8 luglio 2020 l’Autorità evidenziava che l’Amministrazione avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale in quanto in contrasto con i principi europei in materia di tutela della concorrenza (artt. 49 e 56 TFUE e art. 12 della cd. “Direttiva Bolkestein” n. 2006/123/CE), anche alla luce della giurisprudenza della CGUE sul punto (con particolare riferimento alla pronuncia pregiudiziale del 2016, resa nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 – sentenza “Promoimpresa”).

L’AGCM invitava quindi il Comune di Piombino ad adeguarsi al contenuto del citato parere.

L’Ente locale, tuttavia, riteneva legittimo proprio operato e comunicava di non volersi conformare al predetto “parere motivato”.

L’Autorità, dunque, adiva il TAR per la Toscana con ricorso ex art. 21-bis della L. n. 287/1990, chiedendo l’annullamento della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino in quanto l’Ente locale avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale (art. 1, commi 682 e 683, L. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020) in ragione dell’asserito contrasto sussistente tra detta normativa ed i principi europei in materia di tutela della concorrenza.

Con la sentenza in oggetto il TAR adito ha innanzitutto evidenziato – in ossequio ai principi enucleati dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza “Promoimpresa”, in cause riunite C-458/14 e C-67/15) e del Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 18.11.2019, n. 7874) – che le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative rientrano in linea di principio nel campo di applicazione dell’art. 12 della citata direttiva Bolkestein, in base al quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri sono tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza, con la precisazione che la medesima procedura non può prevedere né un rinnovo automatico della concessione né accordare altri vantaggi al concessionario uscente.

Il Tribunale ha, dunque, ribadito che l’Amministrazione che intende procedere alla concessione di un bene demaniale marittimo con finalità turistico ricreative è tenuta, in aderenza ai principi eurounitari, ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di una sua proficua utilizzazione, con conseguente preclusione per gli organi legislativi nazionali di prevedere una proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza.

Il predetto art. 12 della direttiva Bolkestein, d’altronde, deve considerarsi alla stregua di una norma immediatamente precettiva, applicabile a livello nazionale senza che occorra alcuna disciplina attuativa da parte degli Stati membri, necessariamente tenuti a conformarsi a quanto ivi disposto.

Pertanto, sulla base del predetto iter, il TAR è pervenuto alla conclusione che il rilascio delle concessioni demaniali marittime è necessariamente subordinato all’espletamento di una procedura selettiva e concorrenziale tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con la conseguenza che l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime disposta dall’art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 2018 (nella sostanza equivalente ad una proroga ex lege delle medesime concessioni) si pone in aperto contrasto con la richiama normativa europea.

Secondo il TAR adito, quindi, in applicazione dell’ormai consolidato obbligo per le autorità amministrative di disapplicare la legge nazionale che si ponga in contrasto con la normativa eurounitaria (cfr. Corte costituzionale, 21.04.1989 n. 232), il Comune di Piombino non avrebbe dovuto dar corso alla “proroga” della durata delle concessioni demaniali marittime disposta dal Legislatore nazionale, essendo l’Ente locale tenuto ad indire, alla scadenza delle predette concessioni, una nuova procedura selettiva conforme alle disposizioni europee.

Per tali ragioni, il G.A. ha ritenuto illegittima la Determina impugnata, procedendo dunque al suo annullamento.

Scarica la sentenza del TAR Toscana