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All’Adunanza plenaria le proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

Con decreto n. 160 del 24 maggio 2021, il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria – essendo una “questione di massima di particolare importanza” ai sensi del comma 2 dell’art. 99 c.p.a. – la tematica relativa alla doverosità, o meno, della disapplicazione, da parte dello Stato italiano in tutte le sue articolazioni, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Sul punto, il Presidente del massimo organo della giurisdizione amministrativa, ha affermato che la questione – di notevole impatto sistemico – afferisce al rapporto tra il diritto nazionale e il diritto unionale, con specifico riguardo al potere di disapplicazione delle norme interne, ritenute contrastanti con quelle sovranazionali, da parte del giudice amministrativo.

Dunque, onde assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle Amministrazioni interessate, nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali, è opportuno, ha proseguito il Presidente del Consiglio di Stato, il deferimento alla Adunanza plenaria.

Nello specifico, sono poste all’attenzione dell’Adunanza plenaria, le seguenti questioni:

1) se sia necessaria, o meno, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali (art. 1, comma 683, l. n. 145 del 2018) o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; specificamente, se, nel caso di direttiva self-excuting, l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia rimessa esclusivamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di Amministrazione attiva;

2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in ossequio del predetto obbligo disapplicativo, l’Amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 e s.m.i;

3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria  risulti conforme col diritto dell’Unione europea, debbano intendersi quali “aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel dettato dell’art. 1, commi 682 e seguenti, l. 30 dicembre 2018, n. 145.

La decisione che verrà assunta dall’Adunanza Plenaria, assumerà quindi rilievo determinante relativamente al regime delle concessioni dei beni demaniali marittimi, su cui vi è da molto tempo una situazione di “confusione” normativa.

 

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