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Rinviata l’Adunanza plenaria relativa alle proroghe automatiche della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

Con decreto n. 160 del 24 maggio 2021 il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria – essendo una “questione di massima di particolare importanza” ai sensi del comma 2 dell’art. 99 c.p.a. – la tematica relativa alla doverosità, o meno, della disapplicazione, da parte dello Stato italiano in tutte le sue articolazioni, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Sul punto, il Presidente del massimo organo della giurisdizione amministrativa ha affermato che la questione – di notevole impatto sistemico – afferisce al rapporto tra il diritto nazionale e il diritto unionale, con specifico riguardo al potere di disapplicazione delle norme interne, ritenute contrastanti con quelle sovranazionali, da parte del giudice amministrativo.

Dunque, onde assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle Amministrazioni interessate, nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali, è opportuno – ha proseguito il Presidente del Consiglio di Stato –  il deferimento alla Adunanza plenaria.

Nello specifico, sono poste all’attenzione dell’Adunanza plenaria, le seguenti questioni:

1) se sia necessaria, o meno, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali (art. 1, comma 683, l. n. 145 del 2018) o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; specificamente, se, nel caso di direttiva self-excuting, l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia rimessa esclusivamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di Amministrazione attiva;

2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in ossequio del predetto obbligo disapplicativo, l’Amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 e s.m.i;

3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria  risulti conforme col diritto dell’Unione europea, debbano intendersi quali “aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel dettato dell’art. 1, commi 682 e seguenti, l. 30 dicembre 2018, n. 145.

L’Adunanza Plenaria, quindi, sarà chiamata a dirimere molteplici questioni allo stato controverse, concernenti – da un lato – il difficile rapporto tra la normativa nazionale relativa alla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e le disposizioni di carattere eurounitario (cd. direttiva Bolkestein), viceversa univoche nello statuire la necessità di procedere tramite procedure ad evidenza pubblica, e – dall’altro –  i limiti applicativi delle richiamate disposizioni europee e, cioè, se queste ultime abbiano o meno carattere vincolante non soltanto per gli organi di giustizia ma anche per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato.

Trattasi, dunque, di una decisione che dovrebbe superare non soltanto i numerosi contrasti giurisprudenziali sorti sul punto ma anche le differenti prassi amministrative adottate dai vari Enti locali territorialmente interessati, fornendo – almeno auspicabilmente – alcuni elementi di certezza per gli operatori di un settore che, solo in Italia, conta circa 30.000 aziende ed oltre 600.000 addetti.

Per pervenire a tale importante arresto giurisprudenziale, tuttavia, occorrerà attendere ulteriormente.

L’Adunanza Plenaria, infatti, era stata inizialmente fissata al 13 ottobre 2021 dal citato decreto n. 160/2021 ma, come comunicato con nota del 7 settembre 2021, il Presidente del Consiglio di Stato ha proceduto a posticipare la relativa udienza al successivo 20 ottobre in quanto “alcuni componenti del collegio dell’Adunanza Plenaria in data 13 ottobre 2021 sono impossibilitati a partecipare all’udienza in quanto impegnati nell’espletamento delle prove scritte del concorso a consigliere di Stato in qualità di membri della commissione di concorso”.

Si tratterà, dunque, di una attesa breve che dovrebbe essere ripagata da una sentenza che – quantomeno negli auspici – è destinata a mettere la parola “fine” ad una delicata vicenda che occupa gli operatori del settore da diversi anni.