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Le concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo nella legge annuale per la concorrenza 2021 (L.N. 118/2022)

– UN PERCORSO “ACCIDENTATO” VERSO L’INDIZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI CONCESSIONARI –

 

I – Premessa: le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021

Come noto, con le sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario e, segnatamente, con i principi in materia di concorrenza di cui all’art. 49 TFUE ed all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Bolkestein).

Corollario di tale statuizione è la circostanza – sottolineata nelle medesime sentenze – che le medesime disposizioni nazionali non devono essere “disapplicate” dai Giudici e dalla stessa Pubblica Amministrazione, con conseguente insussistenza di un diritto degli attuali concessionari a prosecuzione il rapporto concessorio in essere.

La rigida ed immediata applicazione di tale orientamento, tuttavia, avrebbe comportato la subitanea decadenza di buona parte delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 2021, con evidenti ripercussioni negative su un settore, come quello turistico, che nel nostro Paese assume un peso specifico non indifferente.

La stessa Adunanza Plenaria, dunque – proprio al fine di evitare un impatto socio/economico eccessivamente negativo per il settore – ha stabilito che le concessioni demaniali per finalità turistico/ricreative in essere al novembre 2021 avrebbero continuato a mantenere la propria efficacia sino al 31 dicembre 2023, con la precisazione che oltre tale data “…anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.…”.

 

II – La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. n. 118/2022)

Sin dalla pubblicazione delle su citate sentenze è apparso subito evidente che i principi ivi indicati, per poter ricevere un’effettiva e concreta applicazione nel nostro ordinamento, avrebbero necessitato di un intervento legislativo a livello nazionale, quantomeno al fine di individuare delle linee guida unitarie per lo svolgimento delle gare per l’individuazione dei nuovi concessionari.

Il Parlamento, dunque – all’esito di un acceso dibattito fra le forze politiche – è intervenuto sul tema in sede di approvazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ovvero la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (pubblicata nella G.U. n. 188 del 12 agosto 2022) entrata in vigore il 27 agosto 2022.

In particolare, la predetta Legge reca due articoli dedicati alle concessioni demaniali marittime, ovvero:

– l’art. 3, rubricato “disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”;

– l’art. 4, recante “delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”.

Nel prosieguo, dunque, si procederà all’esame di tali disposizioni.

 

II.1 – L’art. 3 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Il richiamato articolo 3 della Legge in commento reca delle previsioni di legge di immediata applicazione concernenti l’efficacia delle concessioni demaniali marittime.

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive in essere al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 118/2022 – e, cioè, quelle che hanno fruito della proroga sino al 2033 disposta dal Legislatore nazionale – continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023.

Tramite tale disposizione, dunque, il Legislatore ha in sostanza preso atto dell’orientamento assunto dalla Plenaria del Consiglio di Stato con le richiamate sentenze, “confermando” il 31 dicembre 2023 come data di scadenza delle concessioni in essere e, correlativamente, come data ultima entro cui concludere le procedure comparative volte all’individuazione dei nuovi concessionari.

Il successivo comma 2, invece, specifica che le concessioni demaniali affidate o rinnovate mediante procedure selettive pubbliche – che abbiano garantito una adeguata pubblicità e trasparenza nella procedura di individuazione del concessionario – continuano ad essere efficaci fino alla data di scadenza individuata nel titolo concessorio, anche qualora quest’ultima risulti successiva rispetto al termine del 31 dicembre 2023.

Spetterà, dunque, ai singoli Enti concedenti – ovvero alle Regioni o ai Comuni sub-delegati – individuare puntualmente, nel novero delle concessioni già rilasciate, quelle adottate all’esito di un procedimento svoltosi nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e pubblicità: solo le concessioni iscritte nel relativo elenco, quindi, potranno accedere al regime di favore di cui al secondo comma dell’articolo in commento, continuando a mantenere integra la propria efficacia anche dopo il 31 dicembre 2023.

Particolarmente delicata risulta, poi, la norma recata dal terzo comma della disposizione in commento, che appare opportuno riportare integralmente:

“…In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione…”.

Tramite tale disposizione è stata prevista la possibilità per gli Enti locali di prorogare (ulteriormente) l’efficacia delle concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2024, purché ricorrano “ragioni oggettive” che abbiano impedito al medesimo Ente di concludere le procedure selettive per l’individuazione dei nuovi concessionari entro la data “limite” del 31 dicembre 2023.

La norma reca un’elencazione di tali ragioni oggettive, che ricomprendono la pendenza di un contenzioso relativo alle procedure selettive oltre che “difficoltà oggettive” nel portare le medesime gare a conclusione entro il termine stabilito.

Trattasi, come esplicitato dalla medesima norma, di elencazione meramente esemplificativa, ben potendo quindi ogni singolo Ente locale fondare la propria determinazione sull’esistenza di differenti “ragioni oggettive” che non gli abbiano consentito di portare a conclusione la procedura selettiva entro il termine prestabilito (ad es. carenza di personale o di adeguate risorse finanziarie).

Tuttavia, benché la predetta disposizione non ponga complessi problemi sotto il profilo ermeneutico, delicato appare il rapporto tra quest’ultima e la posizione assunta dall’Adunanza Plenaria con le su citate sentenze.

La previsione di una proroga – benché non generalizzata e “mediata” dall’adozione di specifici provvedimenti da parte dagli Enti concessionari – potrebbe difatti apparire in contrasto con i principi pro-concorrenziali di matrice europea recati dagli artt. 49 TFUE e 12 della direttiva Bolkestein.

In tale ipotesi, secondo quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria, la Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni sarebbe tenuta a disapplicare la richiamata norma di legge, con conseguente illegittimità degli eventuali provvedimenti di proroga adottati dagli Enti locali in attuazione della suddetta disposizione.

Una interpretazione di tal fatta, d’altra parte, sembra trovare conforto nei rilievi formulati dalla Plenaria nelle su citate sentenze, nella parte in cui il Consiglio di Stato ha stabilito che le concessioni demaniali marittime inizialmente prorogate dal Legislatore sino al 2033 cesseranno di avere efficacia il 31 dicembre 2023 “nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, … la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. …”.

Di contro, non si può escludere che vi siano anche Enti concessionari che – “valorizzando” le differenze formali e sostanziali tra la proroga ex lege esaminata dalla Plenaria e la proroga di cui all’articolo in commento (non automatica e non generalizzata) – ritengano opportuno, oltre che legittimo, dare applicazione all’art. 3, comma 3, della Legge n. 118/2022.

Ciò, quindi, potrebbe comportare un’applicazione tutt’altro che uniforme sul territorio nazionale della proroga (indirettamente) disposta dall’articolo in commento, con conseguente possibile insorgenza di un contenzioso al riguardo.

D’altronde, lo stesso Legislatore nazionale sembra ben consapevole del fatto che – con buona probabilità – non tutte le procedure selettive che saranno indette per l’individuazione dei nuovi concessionari riusciranno a concludersi entro il termine individuato dalla Plenaria, ovvero il 31 dicembre 2023.

Difatti, il comma 4 dell’articolo di cui trattasi demanda al MIMS il compito di trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione.

A tale relazione, infine, dovrà seguire una relazione finale, da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre 2024, con cui il medesimo MIMS dovrà comunicare l’esito, finale appunto, delle procedure selettive d’individuazione dei nuovi concessionari.

In definitiva – nonostante l’orientamento assunto dalla Plenaria, che ha individuato il 31 dicembre 2023 quale termine ultimo entro cui individuare i nuovi titolari delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo attualmente in essere – il Legislatore sembra aver optato per un orizzonte temporale differente, indicando il 31 dicembre 2014 quale effettivo termine finale di validità delle medesime concessioni.

Solo il contenzioso che – si presume – insorgerà sul punto potrà realmente consentire di individuare con chiarezza o, quantomeno, con ragionevole precisione quali saranno i tempi necessari per procedere all’avvicendamento tra gli attuali ed i nuovi concessionari.

 

II.2 – L’art. 4 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Come detto, l’articolo 3 della Legge per il mercato e la concorrenza 2021 reca disposizioni precettive ed immediatamente applicabili.

Lo stesso non può dirsi per il successivo articolo 4 che, viceversa, reca la delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive.

Difatti, in ossequio ai principi pro-concorrenziali di matrice europea, l’intero impianto delle sentenze dell’Adunanza Plenaria in precedenza richiamate si poggia sulla necessità, di indire delle procedure selettive pubbliche per l’individuazione dei nuovi concessionari; procedure che, nell’ottica del Consiglio di Stato, dovrebbero inderogabilmente concludersi entro la fine dell’anno 2023.

Gli Enti locali, tuttavia, per poter bandire tali gare, sono rimasti in attesa dell’individuazione a livello nazionale di linee guida omogenee idonee ad orientarne l’operato, considerando che i criteri di massima individuati dall’Adunanza Plenaria erano rivolti più al Legislatore che agli organi della Pubblica Amministrazione.

Con la normativa di delega di cui trattasi, dunque, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare – entro 6 mesi dall’entrata in vigore della L. n. 118/2022 e, quindi, entro il 27 febbraio 2023 – uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina concernente l’affidamento delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo e sportivo, anche in deroga a quanto attualmente disposto dal Codice della navigazione.

Come ovvio, l’articolo in commento indica anche i principi ed i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’adottare i suddetti decreti, in ossequio a quanto previsto dall’art. 76 della Costituzione, in base al quale il Governo può esercitare la funzione legislativa – quando non ricorrono casi di estrema gravità ed urgenza – solo su delega dal Parlamento, a patto che quest’ultima rechi la “determinazione di principi e criteri direttivi” cui deve attenersi l’organo esecutivo.

In particolare, i decreti che il Governo è delegato ad adottare dovrebbero andare ad incidere, a livello normativo, su due differenti piani: da un lato, sul regime delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo, anche in deroga al Codice della navigazione o modificando quest’ultimo; dall’altro lato, sulle procedure selettive che gli Enti concessionari dovranno bandire per individuare i soggetti cui rilasciare i titoli concessori all’esito della scadenza di quelli in essere.

Anche i relativi criteri direttivi, dunque, sono sostanzialmente bipartiti e verranno esaminati partitamente.

 

II.2.1 – I criteri direttivi concernenti il regime giuridico delle concessioni demaniali

Quanto al regime giuridico delle concessioni demaniali di cui trattasi, il Parlamento ha demandato al Governo di procedere alla revisione della disciplina del Codice della navigazione, al fine di:

-individuare criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione;

– stabilire una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

– introdurre una disciplina specifica dei casi in cui è consentito l’affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa.

La riforma prevista dalla norma in esame, dunque, concerne temi senza dubbio delicati – e di sicuro impatto sulla posizione dei concessionari, anche sotto il profilo economico – in relazione ai quali il Parlamento ha lasciato ampi spazi di manovra al Governo, cui sarà demandata la concreta individuazione del nuovo regime giuridico cui saranno sottoposte le concessioni rilasciate all’esito della gara che dovrebbero concludersi entro la fine del 2023.

 

II.2.2 – I criteri direttivi concernenti le procedure di affidamento delle concessioni demaniali

Quanto ai criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell’introdurre una compiuta disciplina concernente le predette procedure selettive, la legge delega dispone che i relativi decreti legislativi dovranno:

– prevedere che l’affidamento delle concessioni avvenga sulla base di procedure selettive, le quali dovranno rispettare i princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità oltre che garantire una adeguata valorizzazione degli obiettivi di politica sociale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di garanzia della protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio culturale;

– stabilire criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando un equilibrio tra le aree concessione, le aree libere e quelle libere attrezzate, ferma restando la costante presenza di varchi per il libero accesso alla battigia;

– prevedere che nell’ambito delle medesime procedure selettive si tenga adeguatamente conto degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa, dei beni materiali e immateriali e della professionalità acquisita dalle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,

– disporre che le singole gare siano strutturate in modo da consentire la partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese, anche tramite il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione;

– prevedere la remunerazione degli investimenti posti in essere dal nuovo concessionario – purché autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione – da determinare in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi (anche automatici) riconnessi a tali investimenti;

– stabilire criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

– consentire la partecipazione alle gare anche a società o associazioni sportive;

– individuare il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.

Anche in questo caso i margini di manovra del Governo appaiono ampi: la legge delega – in ossequio, d’altronde, a quanto previsto dall’art. 76 della Costituzione – individua i principi cardine cui dovranno conformarsi le future procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali, demandando tuttavia alla discrezionalità dell’organo esecutivo la compiuta definizione della relativa disciplina.

Particolare attenzione è stata, poi, prestata dal Parlamento ai criteri selettivi che dovranno informare le procedure selettive di cui trattasi, di cui la stessa legge delega già individua un nucleo centrale, nella parte stabilisce che le future gare dovranno necessariamente prevedere:

– requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

– criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere o imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

– termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

– una adeguata valorizzazione della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell’idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

– la valorizzazione dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori;

– una adeguata considerazione della posizione dei soggetti che, nei 5 anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, entro limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d’impresa o di tipo professionale del settore;

– clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente

– che le concessioni affidate abbiano una durata non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti posti in essere dal nuovo concessionario, purché autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione.

Dalla complessiva disamina dei predetti criteri direttivi emerge che questi ultimi siano, nella sostanza, volti a ricercare un difficile punto di equilibrio tra la tutela della posizione del concessionario uscente – incentrata sulla previsione di un indennizzo per gli investimenti effettuati e sulla valorizzazione dell’esperienza tecnica e professionale acquisita nel corso degli anni – e la necessità di garantire la massima partecipazione alle gare e  l’accesso al settore anche a nuovi soggetti, in ossequio ai principi pro-concorrenziali di derivazione europea.

Ciò, d’altra parte, in ossequio ai principi richiamati anche dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria di cui si è in precedenza detto, con cui il Consiglio di Stato ha rilevato, da un lato, la necessità di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi – quale presupposto essenziale “per garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni” – e, dall’altro lato, ha evidenziato la necessità di prevedere un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, quale “meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi” (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 17/2021, par. 49).

A fronte di quanto precede, potrebbe sembrare che il percorso verso l’affidamento delle “nuove” concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo sia nella sostanza già tracciato: non si può, tuttavia, non sottolineare che la normativa di cui trattasi è stata adottata dopo la caduta del Governo Draghi, circostanza che potrebbe avere delle conseguenze di sicuro rilievo sull’iter dei decreti legislativi previsti dall’art. 4 della Legge n. 118/2022.

 

III – L’iter necessario per l’attuazione della delega al Governo: dubbi ed ostacoli

Il su menzionato art. 4 della legge n. 118/2022 – oltre a specificare i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercitare la delega ivi prevista – specifica anche l’iter procedurale prodromico all’adozione dei medesimi decreti.

In particolare, tale norma specifica che questi ultimi dovranno essere adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Non solo, la norma prevede altresì che gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere preventivamente sottoposti:

– al parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di 45 giorni dalla loro trasmissione;

-successivamente, ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla loro trasmissione.

Da ultimo – come già rilevato – la delega dovrà essere esercitata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di cui trattasi e, cioè, entro il 27 febbraio 2023.

Orbene, non si può non evidenziare che i tempi tecnici necessari per porre in essere i menzionati adempimenti procedurali rendono sostanzialmente impossibile l’adozione dei decreti delegati da parte del dimissionario Governo Draghi, che verrà “sostituito” da un nuovo esecutivo in esito alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Non sembrano, dunque, esservi dubbi di sorta in merito al fatto che il compito di esercitare la delega di cui all’art. 4 della Legge n. 118/2022 spetterà al nuovo esecutivo.

Tuttavia, nulla esclude che – per ragioni politiche connesse alla volontà dei partiti maggioranza di percorrere una strada diversa da quella tracciata dalla legge delega di cui trattasi – l’esecutivo decida di non esercitare la delega sino alla sua scadenza, come detto fissata al 27 febbraio 2023.

Difatti, a seguito del mancato esercizio della delega nei termini temporali individuati dalla legge, la medesima delega verrebbe semplicemente meno senza conseguenze di sorta, essendo il “trasferimento” di poteri ivi previsto necessariamente delimitato nel tempo in base a quanto disposto dal su richiamato art. 76 Cost. (cfr., tra le varie, Corte cost., sentenza n. 139/2018).

Non solo; non si può escludere che il nuovo esecutivo – piuttosto che lasciar scadere la delega di cui trattasi attendendo sino al febbraio 2023 – ritenga piuttosto opportuno procedere ad una riforma del settore dai contenuti differenti rispetto a quelli sopra esaminati, basata su principi e criteri direttivi di diverso tenore.

In detta ipotesi, considerata la contiguità tra Parlamento ed esecutivo – garantita dal rapporto di fiducia che lega la maggioranza parlamentare al Governo – e tenendo conto del ruolo sempre più centrale svolto dal medesimo esecutivo in ambito legislativo, non si può escludere che il Parlamento (in accordo con il Governo appunto) proceda ad approvare una nuova legge delega, basata su principi e criteri direttivi differenti rispetto a quelli attualmente previsti dall’art. 4 della Legge n. 118/2022, abrogando contestualmente tale disposizione.

In definitiva, la Legge n. 118/2022 costituisce senza dubbio un passo ulteriore non soltanto verso una riforma complessiva del settore delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo ma anche verso l’effettiva indizione delle procedure selettive volte ad individuare i soggetti cui affidare le “nuove” concessioni demaniali marittime.

Non si tratta, tuttavia, di un passo decisivo: occorrerà, infatti, attendere le decisioni – di carattere politico ancor prima che legislativo – che saranno assunte dal Governo che si instaurerà all’esito delle prossime elezioni politiche per valutare concretamente quale sarà il futuro di questo settore strategico per lo sviluppo del Paese.

 

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