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L’ANAC è tenuta a valutare l’utilità della notizia prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico (TAR Lazio, Roma, Sez. I Quater, 8 settembre 2022, n. 11699)

Va rilevato che in ordine all’esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione. Sul punto, il TAR Lazio ha ricordato che l’annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta; ciò, al duplice fine di fornire la corretta indicazione in ordine al fatto potenzialmente escludente e di tutelare l’interesse del soggetto annotato a che venga iscritta una notizia “utile”, ma riportata nei suoi effettivi contorni giuridico-fattuali.

Un operatore economico provvedeva, nel corso di una procedura di gara indetta da una Centrale Unica di Committenza tra diversi Comuni della Lombardia per la concessione del servizio di pulizia e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale, a notiziare tempestivamente la Stazione appaltante di alcuni eventi professionali che lo avevano interessato: in particolare, una risoluzione contrattuale e due revoche di aggiudicazione.

Senonché la Stazione appaltante, dopo aver chiamato l’operatore economico a fornire dei chiarimenti, ne disponeva l’esclusione, rilevando che le violazioni sarebbero state commesse nell’arco temporale (triennio) delineato dalle Linee Guida n. 6 e riferite a contratti aventi il medesimo oggetto di quello da affidare, con reiterazione altresì dei comportamenti sanzionati.

All’esito della disposta esclusione, la Stazione appaltante inviava, altresì, all’ANAC la segnalazione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, nonché la comunicazione delle informazioni obbligatorie.

A conclusione del procedimento avviatosi innanzi all’ANAC, quest’ultima disponeva l’inserimento nel casellario informatico, sezione “B”, dell’annotazione nei confronti dell’operatore economico.

Ed è proprio avverso la suddetta annotazione, impugnata dall’operatore economico, che è stato chiamato a decidere il TAR Lazio.

Orbene, l’operatore economico escluso sosteneva l’illegittimità dell’annotazione sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, per insussistenza dei presupposti per la compilazione del modulo “A” da parte della Stazione appaltante, in quanto la società non avrebbe reso alcuna falsa dichiarazione o documentazione relativa a gravi illeciti professionali, mentre con riferimento alla risoluzione subita, questa era stata già sottoposta all’attenzione dell’ANAC, che aveva concluso per un’annotazione informativa, non interdittiva.

In secondo luogo, l’impresa rilevava che il provvedimento dell’ANAC sarebbe stato carente delle ragioni di utilità della notizia segnalata dalla Stazione appaltante.

Nelle more del giudizio, il TAR sospendeva l’efficacia degli atti impugnati e, dunque, dell’annotazione.

Ciò nonostante, l’ANAC procedeva con l’inserimento di un’annotazione integrativa che dava atto dell’accoglimento della domanda cautelare presentata dal ricorrente nel giudizio volto all’annullamento del provvedimento dell’ANAC recante la comunicazione dell’annotazione del ricorrente nel casellario informatico.

Dunque, l’operatore economico escluso impugnava con motivi aggiunti la nota integrativa dell’ANAC, sostenendo che l’Autorità, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento ANAC avrebbe dovuto rimuovere temporaneamente l’annotazione nella sezione “B”, accessibile alle Stazioni appaltanti, ed inscrivere l’annotazione nella sezione “C”, ad accesso della sola Autorità, sino alla conclusione del giudizio.

Investito della questione, il TAR Lazio accoglieva il ricorso ed i relativi motivi aggiunti alla luce dei senti rilievi.

Quanto al ricorso introduttivo, il Collegio ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, l’ANAC è tenuta a valutare “l’utilità della notizia” alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico. In tal senso, precisa il Collegio, le vicende professionali pregresse, se debitamente rese note alla Stazione appaltante, non possono condurre ad annotazione nel casellario informatico;
  • l’annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta;
  • la notizia meritevole di annotazione deve essere adeguatamente motivata.

Infine, in relazione ai motivi aggiunti, il TAR Lazio ha chiarito che, in ossequio al disposto normativo dell’art. 39 del Regolamento ANAC, l’annotazione dell’Autorità nella sezione “B”, a seguito della sospensione dell’efficacia del provvedimento oggetto di annotazione dopo la pronuncia cautelare, deve essere rimossa temporaneamente e non essere oggetto di ulteriore integrazione, come invece accaduto nel caso di specie.

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