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Accesso agli atti: l’impugnativa del silenzio-diniego non può considerarsi quale implicita impugnativa del diniego espresso adottato dalla P.A. non ritualmente impugnato (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2022, n. 7764)

Ha ricordato il Consiglio di Stato che non si forma il silenzio-diniego se l’Amministrazione riscontra l’istanza di accesso prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla sua presentazione. Pertanto, in tale ipotesi – qualora il privato abbia impugnato non il diniego adottato dalla P.A. entro il termine di legge ma un (inesistente) silenzio-rigetto – non sussiste il presupposto principale per proporre l’azione avverso il silenzio rigetto ex art. 116 C.P.A. (ossia il “silenzio”), con conseguente inammissibilità di siffatta azione. Con la medesima decisione il Consiglio di Stato ha poi rilevato che l’istanza di accesso può avere ad oggetto solamente la documentazione già formata ed in possesso dell’Amministrazione e non può, viceversa, riguardare dati ed informazioni generiche, poiché in tale ipotesi l’istanza assume una natura meramente esplorativa.

Con istanza di accesso un operatore economico chiedeva ad una Società operante nei settori speciali di attestare l’eventuale sua partecipazione a gare di appalto precedentemente indette dalla medesima Società a far data dal 2005, nonché di esibire i verbali di dette gare o gli eventuali provvedimenti di aggiudicazione disposti dalla Società a favore del predetto operatore economico.

La Società riscontrava l’istanza prontamente; nondimeno l’operatore economico proponeva ricorso al TAR censurando il silenzio-rigetto dell’Amministrazione.

La Società si costituiva in giudizio, instando per l’inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili e rilevando altresì che la pretesa ostensiva era stata già da tempo soddisfatta, per di più in data antecedente alla stessa proposizione del gravame.

Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso sul presupposto che il riscontro all’accesso fornito dalla Società – ancorché tempestivo – non avrebbe comunque precluso l’azione nei confronti del silenzio-rigetto dell’Amministrazione valendo “…solo ad arricchire il thema decidendum…” in quanto, dopo l’adozione del provvedimento di diniego espresso all’accesso, l’interesse di parte ricorrente si traslerebbe automaticamente nei confronti del diniego adottato dalla P.A., ancorché non tempestivamente impugnato.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Società.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha accolto il gravame alla stregua delle seguenti motivazioni.

Innanzitutto il Supremo Consesso ha rilevato che la Società aveva dato espresso e puntuale riscontro all’istanza prima della scadenza dei trenta giorni di legge dalla sua presentazione.

Alla luce di tale considerazione il Consiglio di Stato ha dato che nel caso di specie il silenzio rigetto non si è mai formato in quanto la Società aveva fornito riscontro all’accesso nei termini di legge; non solo, dunque – ha altresì precisato il Supremo Consesso – era venuto a cadere il presupposto principale dell’azione (ossia il “silenzio”), ma nella specie difettava anche il requisito (parimenti imprescindibile) del termine minimo di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza per proporre ricorso.

Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse in capo all’operatore economico, avendo quest’ultimo omesso di impugnare nei termini il provvedimento espresso adottato dalla Società a riscontro della propria istanza divenuto quindi inoppugnabile.

Con la medesima decisione il Consiglio di Stato ha poi rilevato che l’istanza di accesso formulata dall’operatore economico presentava un profilo di manifesta genericità, per non avere l’operatore economico individuato la specifica documentazione oggetto dell’accesso, risultando per l’effetto la medesima istanza connotata da finalità meramente esplorative.

In tal senso, il Consiglio di Stato ha richiamato la granitica giurisprudenza amministrativa che sul punto ha statuito che l’istanza di accesso può avere ad oggetto solamente la documentazione già formata ed in possesso dell’Amministrazione, peraltro da indicarsi in modo sufficientemente circoscritto, ne può riguardare dati ed informazioni generiche, dato che in tale ipotesi l’istanza assume un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa.

Scarica la sentenza.