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I CAM (Criteri Ambientali Minimi) devono essere inseriti nella lex specialis configurando obblighi immediatamente cogenti per la Stazione appaltante, pena la riedizione della gara (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773)

È illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi disposta a seguito dello svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, esperita in forza di un bando recante la previsione dell’osservanza dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, solo con carattere premiale. Le procedure concorrenziali, infatti, devono svolgersi in armonia con le prescrizioni di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016, il quale richiede l’inserimento obbligatorio, nella documentazione di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, con la conseguenza che l’aggiudicazione viziata dal mancato inserimento dei CAM nella legge di gara, determina la caducazione dell’intera procedura di evidenza pubblica, e l’integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione.

In seguito dell’aggiudicazione di una gara per il servizio di ristorazione collettiva, l’impresa quarta classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione unitamente agli atti di gara ad esso connessi (nello specifico, il bando di gara). La ricorrente lamentava che la lex specialis di gara era in contrasto con il dettato dell’art. 34 D.lgs. n. 50/2016, nonché con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 marzo 2020 (titolato “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”).

Secondo la ricorrente, infatti, le disposizioni della lex specialis di gara erano state redatte senza tenere nella dovuta considerazione né le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel citato D.M, né la corretta applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Investito della questione, il TAR respingeva il ricorso in quanto:

  • l’omesso rispetto dei CAM per il servizio posto in affidamento non integrava una condizione direttamente impeditiva per la partecipazione alla gara, non ne precludeva l’utile partecipazione, né l’omesso rispetto dei CAM rendeva impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla procedura.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Società.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha accolto il gravame alla stregua delle seguenti motivazioni.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la lex specialis di gara non era rispettosa della normativa vigente in quanto i CAM (Criteri Ambientali Minimi) erano stati utilizzati unicamente sul piano dei punteggi aggiuntivi per i servizi migliorativi.

Ed invero, ad avviso del Supremo Consesso, relegare i CAM a mero elemento utile per l’attribuzione di punteggi aggiuntivi significava legittimare la possibilità di aggiudicare la gara ad un operatore la cui offerta era in toto non rispettosa dei criteri di cui all’art. 34 D.lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio di Stato ha infatti ricordato che le disposizioni relative ai CAM non costituiscono un mero impegno programmatico, ma costituiscono dei veri e propri “obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti”, che sono tenute ad inserire il requisito ambientale sin dalla definizione dell’oggetto dell’appalto, garantendo così il rispetto dei CAM a tutti gli offerenti.

Ricorda a tal proposito il Collegio che la disciplina dei CAM contribuisce a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica; in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare”.

Nel caso in esame, dunque, ciò che rappresentava un obbligo di legge era stato relegato dalla Stazione appaltante ad una mera possibilità rimessa agli offerenti, rientrante nell’alea delle offerte migliorative.

In definitiva, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso con conseguente obbligo di rinnovo della gara, ritenendo necessario ai fini della tutela dell’interesse pubblico ripetere la procedura.

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