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Il Consiglio di Stato chiarisce la portata applicativa del termine triennale di rilevanza del grave illecito professionale di cui all’art. 80, comma 10-bis del D. lgs. n. 50/2016 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 2022, n. 8611)

In assenza di un accertamento definitivo, cristallizzato in una sentenza o in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, il termine triennale, ex art. 80, comma 10-bis del D.lgs. n. 50/2016, idoneo ad elidere la rilevanza dei fatti determinanti l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, decorre, non dalla commissione materiale del fatto in sé, bensì dall’accertamento del fatto. Solo quest’ultimo, infatti, vale, in quanto tale, ad ascrivere alla mera situazione fattuale una qualificazione giuridicamente rilevante ai fini dell’operatività delle regole espulsive, nei termini legalmente scanditi.

Due società impugnavano dinanzi al TAR di Salerno gli atti relativi alla procedura di gara indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell’Ente locale.

Nello specifico, l’aggiudicazione definitiva era stata annullata in via di autotutela dal RUP poiché era stato accertato che, in sede di presentazione dell’offerta, la Società affidataria, locatrice a beneficio di altra Società del ramo di azienda comprendente l’appalto aggiudicato, aveva omesso di dichiarare la pendenza, a carico del socio unico, di procedimenti penali per reati comuni e ambientali aggravati in concorso, nonché per reati in materia di prevenzione incendi.

Secondo gli istanti, le suddette vicende processuali, risalenti al periodo 2011-2013, non avevano rilevanza, sia ai fini della configurazione della causa estromissiva del grave illecito professionale, che del connesso obbligo informativo incombente sull’operatore economico.

Rigettato il ricorso presentato, la questione giungeva dinnanzi al Consiglio di Stato.

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato – confermando la pronuncia del Giudice di prime cure –  ha chiarito che ai fini della corretta individuazione del termine di decorrenza triennale ex art. 80, comma 10-bis del D.lgs. n. 50/2016 in assenza di un accertamento definitivo contenuto in una sentenza ovvero in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile si deve avere riguardo alla data dell’accertamento del fatto idoneo a conferire a quest’ultimo una qualificazione giuridica rilevante per le norme in materia di esclusione dalle gare di appalto e non dunque la mera commissione del fatto in sé.

Inoltre il Consiglio di Stato ha rilevato che prima dell’accertamento definitivo, la condotta oggetto di procedimento penale, ai fini della valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016, può rilevare nella sua dimensione fattuale ed extra-penale entro il previsto limite temporale triennale e può continuare a rilevare, anche oltre tale limite, se e in quanto abbia formato oggetto di “contestazione in giudizio”, ossia allorquando la correlativa azione penale abbia varcato la soglia processuale di instaurazione del “giudizio” dibattimentale per l’emissione di una pronuncia di condanna o di una pronuncia ad essa equiparabile (cfr. art. 80, comma 1), suscettibile, come tale, di accertare fatti integranti “gravi illeciti professionali”.

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