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La proroga sino al 31 dicembre 2024 delle concessioni demaniali marittime deve essere disapplicata da tutti gli organi dello Stato

Come noto, in sede di conversione del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 (cd. “decreto milleproroghe”) avvenuta con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, il Legislatore ha disposto una ulteriore proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2024 – del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, termine già stabilito al 31 dicembre 2023 dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, medio tempore recepito dalla Legge n. 118/2022 sul mercato e la concorrenza.

Nella medesima sede il Legislatore ha altresì proceduto a prorogare sino al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza delle medesime concessioni demaniali marittime nel caso di “ragioni oggettive” che impediscano all’Ente locale di concludere le necessarie procedure selettive entro la predetta data del 31 dicembre 2024.

Tuttavia, a meno di una settimana di distanza dall’approvazione di detta proroga, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 2192 del 1° marzo 2023, esprimendosi su un ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza (Agcm) avverso una delibera di Giunta comunale che aveva disposto l’estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31.12.2033, ha espressamente rilevato che “…sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato…”.

Il Consiglio di Stato, dunque, in tempi estremamente celeri ha ribadito – anche con riferimento all’ulteriore proroga delle concessioni demaniali introdotta dal cd. decreto milleproroghe – la perdurante applicabilità del generale principio dell’obbligo di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con quelle europee di carattere auto-applicativo (cd. self-executing), già sottolineata con forza nelle citate sentenze n. 17 e 18 del 2022 dell’Adunanza Plenaria.

L’incerto quadro normativo e giurisprudenziale in materia di concessioni demaniali marittime si arricchisce, dunque, di un ulteriore tassello, che si affianca ai rilievi già formulati al riguardo dal Presidente della Repubblica che – con nota del 24 febbraio 2023, inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento – aveva sollevato “specifiche e rilevanti perplessità” in merito alla ulteriore proroga delle predette concessioni disposta dal Legislatore.

La prossima scadenza del termine delle concessioni demaniali marittime, individuato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato al 31 dicembre 2023 – e l’assenza di qualsivoglia atto amministrativo prodromico all’indizione delle procedure selettive necessarie ad individuare i nuovi concessionari –  impone un urgente intervento da parte del Governo e del Parlamento, al fine di superare l’attuale stato di incertezza che inficia negativamente l’intero settore.