L’ incameramento al demanio marittimo statale delle opere inamovibili realizzate in zona demaniale
1. Introduzione Come ben noto agli operatori del settore l’art. 49 del Codice della navigazione dispone che le “opere inamovibili” realizzate dai concessionari in zone facenti parte del demanio marittimo - e, dunque, anche negli stabilimenti balneari - vengano acquisite di diritto al patrimonio statale, senza alcun diritto al compenso o al rimborso delle spese sostenute, allo scadere del termine della concessione demaniale[1]. Pertanto, sebbene con l’atto di concessione venga conferita al concessionario la facoltà di edificare sul demanio marittimo, con diritto di superficie da parte del concessionario sulle opere realizzate, alla scadenza dell’atto concessorio consegue ex lege anche l’estinzione di qualsivoglia...
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